giovedì 6 marzo 2014

STALKING ED IDENTITÀ RUBATE

STALKING ED IDENTITÀ RUBATE
Intervista all’Avvocato Carmela Puzzo


Palermo – Oggi con l’avv. Puzzo, autrice del testo “Stalking e casi di atti persecutori”, ci occupiamo di un fenomeno subdolo che conta centinaia di vittime.
D. Può dare una definizione di stalking?
R. Intanto io muoverei dal significato di questa parola tanto usata ed a volte abusata. To Stalk significa braccare, fare la posta. È un verbo che si usa nel linguaggio della caccia.
Quanto alla definizione io darei quella fornita dal legislatore ossia commette stalking chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

D. Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono uno stalker?
R. In genere lo stalker  è una persona (donna o uomo) che pone in essere comportamenti ossessivi, possessivi e intrusivi nei confronti di un’altra persona (vittima) che non accetta tali comportamenti.
La dottrina psicologica - che ha analizzato il fenomeno prima che venisse analizzato sotto il profilo giuridico – distingue lo stalker emozionale (la vittima è una persona con la quale lo stalker ha avuto una relazione sentimentale) lo star stalker (la vittima è una star) lo stalker condominiale (la vittima è un condomino).
D. Quali sono gli effetti suscitati nella vittima di stalking?
R. Nella vittima si incute uno stato di ansia e di paura. La casistica denota come in linea generale la vittima di stalking perde la serenità, cambia abitudini di vita.

D.Le denunce a livello nazionale sono quintuplicate in un anno. “Denunciate – è l’invito della Postale alle vittime – ma fatelo subito. Troppi vengono da noi solo quando sono ormai stremati da mesi di molestie, quando si rendono conto che da soli non possono far fronte al furto di identità e alle diffamazioni che in rete si diffondono a macchia d’olio”. Cosa ne pensa?
R.  E’ chiaro che bisogna rivolgersi alle forze dell’ordine e denunciare episodi molesti, ma mi rendo conto che non sempre è così semplice per diversi motivi. Nella maggior parte dei casi la vittima subisce il fenomeno senza sapere di cosa si tratta. Altre volte ha paura e non ne parla.

D.Dunque secondo il suo punto di vista non sempre la vittima comprende che si tratta di stalking?
R. Nella maggior parte dei casi. Ahimè vi è molta disinformazione sul fenomeno e si sconosce la natura


D.Tra i temi trattati nella sua seconda edizione del libro  viene affrontato il cosiddetto Cyber Stalking. Di cosa si tratta?
R. Si tratta dello stalking perpetrato ai danni della vittima a mezzo di strumenti tecnologici quali il cellulare, il p.c. i social network le chat lines.

D. Come devono affrontare i genitori il cyber stalking subito dai figli?
R. Intanto io farei una precisazione. Non sempre i genitori conoscono il fenomeno ed i ragazzi sono nella maggior parte dei casi vittime inconsapevoli di cyber stalking nel senso che subiscono atti persecutori su facebook, o sul web in generale. Basti pensare che spesso vengono pubblicati video su you tube che rappresentano minori che compiono atti sessuali o che subiscono atti di bullismo.
In ogni caso qualora un figlio rappresenta fatti di questo genere a mio avviso un genitore deve sapere ascoltare e rivolgersi a persone competenti che possono fornire indicazioni utili: un legale, uno psicologo e se sussistano i presupposti del reato denunciare il fatto alle forze dell’ordine.

D. Ad oggi esiste una lacuna normativa per il fenomeno di stalking?
R. Assolutamente no. Dal 2009 è stato introdotto nel codice penale il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) che punisce le condotte di stalking.

Grazie Avvocato ed auguri per il suo futuro!!! 

Caterina Corsica


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